STATUTO

DENOMINAZIONE
Articolo 1
E' costituita un’Associazione senza scopo
di lucro denominata “IL CAMPO – idee
per il futuro” a norma dell’art. 36
e segg. c.c. . Essa è disciplinata dal presente
statuto e dalle vigenti leggi in materia.
SEDE E DURATA
Articolo 2
L'Associazione ha sede sociale in Catanzaro (CZ)
Discesa Cavour n° 2, e sede di rappresentanza
in Roma, via dei Polacchi n° 42.
La durata dell’Associazione è illimitata.
FINALITA’
Articolo 3
L’Associazione ha l’obiettivo di:
1) - promuovere e ampliare la conoscenza delle trasformazioni
economiche, sociali, politiche ed istituzionali
sul Mezzogiorno d’Italia in relazione ai nuovi
scenari europei e internazionali;
2) - organizzare studi, ricerche e iniziative sulla
valorizzazione dei poteri regionali e locali nel
quadro della Riforma Federalista dello Stato e della
Convenzione Europea, per contribuire al rinnovamento
culturale della Comunità e delle loro rappresentanze
politico-istituzionali;
3) - diffondere le ricerche più innovative
sui sistemi di comunicazione nell’area del
Mediterraneo, anche in collaborazione con altri
Centri studi, Associazioni culturali e scientifiche;
4) - approfondire la conoscenza delle dinamiche
relative alle trasformazioni recenti del territorio,
alla tutela dell’ambiente, alla valorizzazione
delle risorse di interesse storico e architettonico;
5) - proporsi come luogo d’incontro e di aggregazione
di competenze culturali, scientifiche e di esperienze
politiche ed istituzionali in relazione alle tematiche
indicate.
A questo fine l’Associazione promuove e coordina:
1) - attività di promozione e divulgazione
culturale (convegni, conferenze, seminari, ecc.);
2) - attività di studi e ricerca anche per
conto terzi;
3) - attività formative;
4) - attività editoriali e di comunicazione.
L’Associazione promuove collaborazioni e intese
con Pubbliche Amministrazioni, Università,
istituti e aziende di credito, organismi delle piccole
e medie imprese nonchè con istituti preposti
allo sviluppo produttivo delle Regioni per una proficua
realizzazione delle finalità associative.
Detta attività è infatti essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari indicati
nel presente atto.
Gli scopi principali perseguiti dall’associazione
sono tali da inquadrare l’associazione in
una delle seguenti tipologie:
- Associazioni politiche;
- Associazioni culturali;
- Associazioni di promozione sociale.
L’Associazione può svolgere anche altre
attività diverse da quelle sopraindicate,
anche se di natura commerciale, pur sempre nel rispetto
dei limiti di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.
460/1997 ai fini della perdita di qualifica.
PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 4
Il patrimonio dell’Associazione è costituito
da:
- il fondo comune iniziale derivante dai versamenti
effettuati dai soci fondatori dell’Associazione
come indicato nell’Atto Costitutivo;
- i beni mobili e immobili provenienti a qualsiasi
titolo;
- gli eventuali fondi di riserva e/o gli avanzi
netti costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dell’Associazione sono costituite
da:
a) - le quote associative periodiche versate dai
soci;
b) - i proventi derivanti dall’esercizio delle
attività previste dal presente statuto;
c) - i proventi derivanti dai redditi prodotti dal
patrimonio sociale;
d) - il ricavato derivante dall’eventuale
organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate
occasionalmente;
e) - le eventuali erogazioni, donazioni, liberalità
e lasciti da parte di soggetti pubblici e/o privati;
f) - ogni altra entrata che concorra ad incrementare
l’attivo sociale.
L’eventuale quota di versamento da conferire
in sede di adesione da parte dei soci, nonchè
la quota annua di iscrizione all’Associazione
sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
Non viene richiesto nessun ulteriore versamento
a titolo di finanziamento delle attività
svolte dall'Associazione, fatta salva la possibilità
di versamenti integrativi che il socio può
volontariamente effettuare in aggiunta alla quota
iniziale di adesione e annuale iscrizione.
I versamenti al fondo di dotazione sono da considerarsi
finanziamento a fondo perduto, non ripetibili, non
essendo previsto alcun rimborso né in sede
di scioglimento dell’associazione, né
in caso di morte o recesso del socio.
Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili,
salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili.
L’associazione può conseguire utili
e avanzi di gestione ma non può in nessun
caso procedere alla distribuzione, anche in modo
indiretto, degli stessi nonchè di fondi,
riserve di capitale, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge.
I SOCI
Articolo 5
Possono far parte dell’Associazione tutti
coloro, che intendono impegnarsi per il perseguimento
dei fini indicati dal presente statuto volontariamente
e in totale assenza di retribuzione.
I soci che aderiscono all’Associazione sono
così suddivisi:
- soci fondatori;
- soci ordinari.
Sono soci fondatori quelli che partecipano direttamente
alla costituzione dell’Associazione, dando
vita alla creazione del fondo comune iniziale, e
che sono indicati nell’Atto Costitutivo.
Sono soci ordinari dell’Associazione, tutti
coloro che ne condividano gli scopi e le finalità
e la cui domanda di adesione è stata accettata
dal Consiglio Direttivo.
I soci ordinari versano all’Associazione dal
momento in cui entrano a farne parte, un contributo
nella misura e con le modalità che verranno
stabilite dal Consiglio Direttivo.
La quota o il contributo associativo non può
essere trasferito se non per causa di morte e non
è rivalutabile.
Ogni socio può frequentare la sede sociale
e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate
le attività dell’Associazione, partecipando
alle iniziative e manifestazioni da questa promosse
nonchè fruendo dei servizi eventualmente
forniti dalla stessa.
Per i soci nessuna forma di retribuzione è
dovuta per l’attività svolta all’interno
dell’Associazione e/o all’esterno di
essa, salvo il riconoscimento eventuale di una somma
a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’espletamento
di attività specifiche per conto dell’Associazione
a copertura di somme rimaste effettivamente a carico.
Fatti salvi i citati diritti e doveri, tutti i soci
fondatori e ordinari maggiori d’età
iscritti all’Associazione, hanno diritto di
voto per l’approvazione e le modificazioni
dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli
organi direttivi dell’Associazione, per l’approvazione
del bilancio preventivo e consuntivo, oltre che
per ogni altra previsione di cui al presente Statuto.
L’adesione per tutti i soci viene considerata
a tempo indeterminato, dando comunque ad essi la
possibilità di recesso dalla stessa in qualunque
momento.
ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Articolo 6
Ai fini dell’ammissione l’aspirante
socio deve presentare al Consiglio Direttivo espressa
domanda nella quale deve indicare, unitamente ai
propri dati anagrafici, la propria volontà
ad accettare gli scopi perseguiti dall’Associazione,
nonchè approvare e rispettare interamente
le clausole previste nel presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo, a sua volta, ha il compito
di provvedere alla eventuale ammissione entro sessanta
giorni dal ricevimento delle domande.
A tal fine deve tenersi conto dell’ordine
di arrivo, nonchè delle norme che regolano
la sospensione feriale dei termini giudiziari al
fine del conteggio dei giorni.
Qualora il Consiglio Direttivo non esprima per il
tramite di un provvedimento di non accoglimento
della domanda essa deve intendersi accolta.
La qualifica di socio ordinario si acquista quindi
previa iscrizione, a seguito del provvedimento di
accoglimento, e successivo versamento della quota
associativa.
Sono soci fondatori coloro, che indicati nell’Atto
Costitutivo, hanno partecipato direttamente alla
costituzione dell’Associazione, dando vita
alla creazione del fondo comune iniziale.
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Articolo 7
La qualifica di Socio si perde:
a) - per dimissioni. Chiunque aderisce, infatti,
può in qualunque momento recedere dal rapporto
associativo la cui efficacia si realizza a partire
dall'inizio del mese successivo a quello nel quale
il Consiglio Direttivo riceve la notifica di volontà
di recesso. L’unico caso di recesso immediato
previsto è possibile solo in presenza di
giusta causa;
b) - per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo
per accertati motivi di incompatibilità,
per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi
statutari o per altri motivi che comportino indegnità;
c) - per ritardato pagamento dei contributi per
un periodo di due anni.
Nei casi di esclusione è sempre il Consiglio
Direttivo a deliberare l’efficacia, con effetto
a partire dal trentesimo giorno successivo alla
notifica del provvedimento di esclusione.
In tale caso, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo
di motivare le ragioni dell’espulsione del
socio dall’Associazione nel provvedimento
di esclusione.
In ogni caso i soci esclusi per inadempienze in
materia di versamenti di quote associative potranno,
a seguito di espressa domanda, essere riammessi
tramite versamento di una nuova ed ulteriore quota
associativa
A seguito delle eventualità di cui ai punti
precedenti, il Consiglio Direttivo procederà
entro ogni anno alla revisione della lista dei soci
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 8
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche associative sono gratuite.
L’elezione degli organi dell’Associazione
non può essere vincolata e si avvale di criteri
di massima libertà di partecipazione sia
ai fini dell’elettorato sia passivo che attivo.
ASSEMBLEA
Articolo 9
L’Assemblea dei Soci è l’organo
sovrano dell’Associazione ed è composta
esclusivamente da tutti i soci fondatori e ordinari
maggiori d’età.
I soci ordinari e fondatori maggiori d’età
sono convocati in Assemblea almeno una volta all’anno
per approvare il bilancio consuntivo e preventivo.
Ogni socio fondatore o ordinario maggiore d’età
ha diritto ad un voto in Assemblea, secondo il disposto
di cui all’art. 2532, secondo comma, c.c.
I suddetti soci possono farsi rappresentare mediante
delega scritta da altro socio fondatore ovvero ordinario
con diritto di voto.
Hanno comunque diritto di intervenire in Assemblea
tutti i soci fondatori e ordinari in regola con
i pagamenti delle eventuali quote associative.
L’Assemblea viene convocata nei casi previsti,
ovvero qualora il Presidente lo ritenga opportuno
e comunque in presenza della richiesta di un terzo
dei soci aventi diritto di voto.
L’assemblea si riunisce nella sede sociale
o nel diverso luogo indicato nell’avviso di
convocazione.
La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo,
non meno di venti giorni prima di quello fissato
per l’adunanza, mediante lettera contenente
tutti i dati relativi al giorno, all’ora,
e all’indicazione del luogo (sia in prima
che in seconda convocazione).
La convocazione dell’Assemblea potrà
essere effettuata secondo ulteriori modalità,
in aggiunta a quella anzidetta, che il Consiglio
Direttivo riterrà adeguate.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente
del Consiglio Direttivo o, in caso di impossibilità,
dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più
anziano.
Delle riunioni di Assemblea si redige verbale debitamente
firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le delibere assembleari saranno rese note a tutti
gli associati, con particolare riguardo a quelli
non intervenuti, con le stesse modalità previste
per l’avviso di convocazione dell’Assemblea.
Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che
straordinaria, prese in conformità al presente
statuto obbligano tutti i soci anche se assenti,
dissenzienti o astenuti dal voto.
ASSEMBLEA ORDINARIA
Articolo 10
L’Assemblea Ordinaria si costituisce validamente
quando interviene, in prima convocazione, almeno
la metà degli associati aventi diritto, e
in seconda convocazione qualunque sia il numero
degli intervenuti. Essa delibera, sia in prima che
in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta
dei presenti.
L’Assemblea ordinaria:
a) - approva il bilancio o il rendimento consuntivo;
b) - provvede alla elezione dei membri del Consiglio
Direttivo approva e modifica i regolamenti interni
dell’Associazione;
c) - delinea gli indirizzi e i programmi generali
delle attività svolte dall’Associazione;
d) - delibera su ogni argomento attinente alla gestione
ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su
quant’altro ad essa demandato per legge o
per Statuto.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Articolo 11
L’Assemblea straordinaria si costituisce validamente
quando intervengono in prima convocazione la totalità
dei soci e, in seconda convocazione, i due terzi
dei soci; essa delibera con la maggioranza assoluta
dei soci presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera:
a) - sulle modifiche dell’atto costitutivo
e dello statuto;
b) - sullo scioglimento dell’associazione
e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni
del presente statuto e delle vigenti norme;
c) - sul trasferimento della sede dell’associazione;
d) - su ogni altro argomento di carattere straordinario
sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 12
L’Associazione è amministrata da un
Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri.
I membri del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea
durano in carica per quattro anni e sono sempre
rieleggibili.
Nell’ipotesi di dimissioni o decesso di un
Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione
utile provvede alla sua sostituzione con il più
votato fra i non eletti della stessa lista. Qualora
non risultino candidati i quali, presentatisi, non
siano stati eletti il Consiglio ha la facoltà
di cooptare uno dei soci il quale assume la qualità
di Consigliere e rimane in carica sino alla data
della successiva Assemblea, la quale avrà
come punto all’ordine del giorno la sostituzione
del Consigliere.
Chi ricopre il posto del Consigliere cessato rimane
in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero
Consiglio.
Il Consiglio Direttivo decade integralmente qualora
viene meno la maggioranza dei Consiglieri, in tal
caso è necessaria la sua totale rielezione.
Le funzioni riservate al Consiglio Direttivo sono
le seguenti:
- gestione delle attività culturali e assolvimento
degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- nomina il Presidente, Vicepresidente e Segretario;
- emanazione di provvedimenti di ammissione di nuovi
soci ordinari e sostenitori;
- redazione annuale del bilancio o rendiconto consuntivo,
sottoponendoli successivamente all’approvazione
dell’Assemblea;
- fissazione delle eventuali quote associative annuali;
- revisione degli elenchi dei soci in modo da accertare
la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun
socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso
contrario;
- deliberazioni sull’accettazione delle domande
per l’ammissione di nuovi soci;
- costituzione di gruppi di studio, comitati scientifici,
comitati di ricerca e relativa divulgazione dei
loro atti;
- deliberazioni su ogni altra questione riguardante
l’attività dell’Associazione
per l’attuazione delle sue finalità
secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo
tutte le iniziative necessarie;
- il Consiglio Direttivo, con propria delibera,
può istituire uno o più Comitati Scientifici.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente
qualora questi lo ritenga necessario.
La convocazione viene effettuata mediante lettera
contenente tutti i dati relativi al giorno, all’ora,
e all’indicazione del luogo e agli argomenti
posti all’ordine del giorno, non meno di otto
giorni prima del termine fissato per l’adunanza,
oppure che pervenga agli indirizzi degli interessati
almeno tre giorni prima, anche se in assenza di
tali formalità il Consiglio risulta validamente
costituito quando siano presenti tutti i suoi Componenti
in carica.
Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente quando
è presente la maggioranza dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente,
in sua assenza dal Vice Presidente ovvero in assenza
di entrambi dal più anziano di età
dei Consiglieri presenti.
Le deliberazioni vengono assunte:
- con il voto favorevole dei Consiglieri presenti,
in caso di parità è il voto del Presidente
che prevale;
- con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri
in carica, in presenza di atti di straordinaria
amministrazione.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto,
su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto
dal Presidente o da chi in sua assenza presiede
il Consiglio e dal Segretario.
L’Assemblea dei soci aventi diritto elegge
il Consiglio Direttivo come previsto all’art.
10 del presente Statuto.
COMPITI DEL PRESIDENTE
Articolo 13
Salvo quanto già risultante dai precedenti
articoli, al Presidente del Consiglio Direttivo
e, in caso di assenza o impedimento di questi al
Vice Presidente, è attribuita, a tutti gli
effetti, la rappresentanza di fronte ai terzi e
in giudizio dell’Associazione.
Al Presidente vengono riservati tutti gli atti di
ordinaria amministrazione, ovvero di straordinaria
amministrazione, ma solo, in questo caso, avvalendosi
della preventiva convocazione del Consiglio Direttivo.
Al Presidente spetta la funzione di convocazione
e della presidenza dell’Assemblea e, del Consiglio
Direttivo.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali
che impegnano l’Associazione sia nei riguardi
dei soci che dei terzi.
La rappresentanza spetta inoltre, nei limiti dei
loro poteri, ai Consiglieri delegati.
Al Presidente sono inoltre concessi poteri di sorveglianza
e controllo sulla totalità della gestione
dell’Associazione.
COMPITI DEL VICE PRESIDENTE
Articolo 14
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in
sua assenza, impedimento o vacanza e lo coadiuva
nello svolgimento delle sue funzioni.
COMPITI DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE
Articolo 15
Il Segretario cura la redazione e la successiva
tenuta degli atti redatti dall’Assemblea e
del Consiglio Direttivo, assolvendo così
a funzioni amministrative interne all’organo.
Il Tesoriere è responsabile della struttura
tecnica-amministrativa e dei beni patrimoniali dell’Associazione
effettuando verifiche e controlli dei libri contabili,
predisponendo la successiva redazione del bilancio
consuntivo redigendo inoltre, come parte integrante
degli stessi, la successiva ed accompagnatoria relazione.
Il Tesoriere è altresì responsabile:
- dell’esecuzione delle operazioni relative
alla gestione finanziaria ed inventariale dell’Associazione,
su indicazione del Presidente o di chi ne fa le
veci e sulla base delle direttive del Consiglio.
I documenti contabili sono firmati dal Presidente
o da chi ne fa le veci, e dal Tesoriere;
- della tenuta e conservazione delle scritture contabili
e fiscali secondo gli artt. 2219 e 2220 c.c. di
quanto stabilito dalla normativa vigente e da questo
Statuto;
- di presentare periodicamente al Presidente ed
al Consiglio la situazione finanziaria dell’Associazione;
- di predisporre tutti gli elementi al Consiglio
per la compilazione del bilancio preventivo e del
consuntivo.
Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio
con diritto di voto per le deliberazioni attinenti
i compiti indicati nel presente articolo.
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere
esercitate da un solo Consigliere oppure qualora
il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario da
due Consiglieri.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 16
L’Associazione in caso di scioglimento devolverà
il patrimonio ad altra associazione con analoga
finalità ovvero ai fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art.
3, comma 190, della legge n. 662/1996.
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto,
si applicano le norme di legge ed in particolare
le disposizioni del libro primo, Titolo II, del
Codice Civile e D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e
successive modificazioni e integrazioni.
legge 28 febbraio 1985 n. 47 quale integrata e modificata
dalla legge n. 662 dell'anno 1996, del D.P.R. del
6 giugno 2001 n. 380, della legge 21 dicembre 2001
n. 443 e del D. Lgs. del 27 dicembre 2002 n. 301.
ARTICOLO 8
Le spese del presente atto sono a carico della Associazione.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto
scritto parte con mezzo meccanico da persona di
mia fiducia e parte a mano da me notaio, ma da me
letto unitamente all'allegato ai comparenti i quali
a mia domanda lo dichiarano in tutto conforme alla
loro volontà.
Occupa diciannove pagine e la ventesima sin qui
di sei fogli.
Firmato:
- Giuseppe SORIERO
- Laura MANCUSO
- Antonio SORIERO
- Edvige SORIERO
- Claudio TOGNA - notaio - sigillo |
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